
Reddito-Pensione di Cittadinanza
REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA
Che cos'è?
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro ed all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).
Come Funziona?
Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza. È condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare è, invece, prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. Quest’ultimo sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiano già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato, ai sensi del decreto legislativo 147/2017, ovvero qualora i Centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo.
I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.
Sono esclusi da questi obblighi:
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minorenni;
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beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
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beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
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soggetti di oltre 65 anni di età;
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soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
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soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.
Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione.
La Pensione di Cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.
Decorrenza e Durata
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.
Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.
In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
Quanto Spetta
Il beneficio economico, sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza, è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ ISEE e dal presente modello di domanda.
La quota A integra il reddito familiare fino a una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è elevata fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.
Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il Reddito di Cittadinanza. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, l’importo viene ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.
In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.
Il valore dell’ ISEE dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.
Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1, ovvero fino a un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ ISEE.