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Articolo 54 Pensioni Militari

Articolo 54 | Pensioni Militari

RICALCOLO PENSIONI MILITARI ALIQUOTA 44%

Ennesima Vittoria in Giudizio - Scarica la Sentenza Qui

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SEI UN EX MILITARE (POLIZIA - CARABINIERI - AERONAUTICA - MARINA - ETC.) MA NON TI HANNO RICONOSCIUTO L'ALIQUOTA CORRETTA PER LA TUA PENSIONE (ART. 54, COMMA 1 DPR 1092/73)?


In questo caso, facendo valutare il Tuo caso al team di avvocati convenzionato con il nostro ufficio, si può presentare un ricorso alla Corte dei Conti.

Il CAF-PATRONATO "IHS" di Catania tutela i propri associati, con attività svolta sia in Sicilia sia in tutta Italia, mediante convenzione con avvocati professionisti ed esperti della materia trattata.

La Consulenza Legale è gratuita per gli associati.

 

Con l'inizio del nuovo anno la Corte dei Conti ha pronunciato a Sezioni Unite la sentenza n. 1/2021 con la quale fornisce una nuova interpretazione alla questione che da anni assilla il personale in divisa.

L'orientamento delle SSUU, in sintesi, è che vada riconosciuta un'aliquota di rendimento del 2,445% per ogni anno di anzianità utile in possesso al 31.12.1995.

Il predetto articolo 54, come noto, letteralmente recita: "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile".

In estrema sintesi i giudici partono dall'affermazione della Corte d'Appello Siciliana (Sentenza n. 43/2020) secondo cui l'articolo 54 va interpretato ponendo a raffronto l'aliquota del 44% con l'anzianità di 20 anni (44/20) ricavando, pertanto, un coefficiente di rendimento in misura al 2,2% per ogni anno di anzianità.

Se si tiene conto però della legge n. 335/1995 e che, pertanto, il coefficiente del 44% non può essere raggiunto da chi, alla fine del 1995, aveva un'anzianità tra 18 e 20 anni (perché costoro sarebbero nel sistema retributivo) il criterio sopra esposto viene corretto mettendo a raffronto l'aliquota del 44% con l'anzianità di 18 anni ricavando, pertanto, una quota di rendimento del 2,445% per ogni anno di anzianità (44/18).

In definitiva il criterio individuato dalla Corte dei Conti, pur restando più favorevole rispetto all'INPS, sgonfia la tesi sino ad oggi maggioritaria delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti che premiava coloro in possesso di un'anzianità tra 15 e 18 anni al 31.12.1995 con l'aliquota tonda del 44%. A sorpresa, invece, avvantaggia i soggetti con anzianità inferiori a 15 anni al 31.12.1995 ai quali si riconosce un coefficiente di crescita del 2,44% in luogo dell'originario 2,33%.

Scarica qui la sentenza.

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