Separazioni e Divorzi Catania
SEPARAZIONI E DIVORZI - CATANIA
Il CAF PATRONATO IHS di Catania è convenzionato con Avvocati specialisti del Diritto di Famiglia, con esperienza pluriennale della materia e capaci di assistere umanamente e professionalmente i coniugi nelle vicende della loro separazione e/o divorzio.
I professionisti, inoltre, effettuano sempre un tentativo di conciliazione tra i coniugi, al fine di far desistere le parti e risolvere positivamente i conflitti, evitando in tal modo dolorose conseguenze in termini sia personali che patrimoniali.
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SEPARAZIONE
La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide, invece, su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Residuano, inoltre, altri effetti del matrimonio, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).
La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio, tanto è vero che è possibile riconciliarsi, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa.
La separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:
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le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori
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l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.
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il diritto al mantenimento per l'ex coniuge
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il diritto agli alimenti per l'ex coniuge
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l'assegnazione della casa familiare.
Modalità e Tempi
Le procedure per giungere alla separazione legale sono le seguenti:
- Separazione consensuale (ovvero quando entrambi i coniugi prestano il consenso alla separazione ed alle relative condizioni): 1) procedura in Tribunale (Tempistiche: circa 1 anno/1 anno e mezzo); 2) oppure procedura di negoziazione assistita tra avvocati (Tempistiche: circa 1 mese).
- Separazione giudiziale (ovvero quando uno dei coniugi non presta il consenso alla separazione e/o alle condizioni della stessa): 1) procedura in Tribunale (Tempistiche: circa 4/5 anni); 2) oppure procedura di negoziazione assistita tra avvocati (Tempistiche: circa 1 mese).
DIVORZIO
Il divorzio è lo strumento giuridico attraverso il quale è possibile sciogliere il matrimonio celebrato solo civilmente oppure far cessare gli effetti civili del matrimonio c.d. "concordatario", ossia quello che, sulla base di specifici e formali accordi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, pur essendosi celebrato in Chiesa, è stato trascritto nei registri dello stato civile e, pertanto, spiega effetti anche civilistici.
Il divorzio è l'unico istituto giuridico capace di far cessare gli effetti giuridici del matrimonio con effetti solo a partire dal momento in cui viene pronunciata la sentenza.
La sentenza pronunciata dal giudice accerta la cessazione della convivenza e dell'affectio maritalis (la comunione materiale e spirituale fra i coniugi) e l'impossibilità di mantenere o ricostituire l'unione familiare, per l'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge.
Ed è proprio sulla causa principale del divorzio prevista dall'art. 3 della l. n. 898/1970 che è intervenuta la recente riforma legislativa sul c.d. "divorzio breve", avente la ratio di snellire le tempistiche dell'iter per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili quello religioso, nell'ottica di un'armonizzazione anche con gli altri interventi operati dal legislatore in materia.
Ai fini della proposizione della domanda di divorzio sarà sufficiente che la separazione giudiziale sia "protratta ininterrottamente" da almeno dodici mesi, in luogo dei precedenti tre anni, dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
Nei casi di separazione consensuale, anche quando il giudizio da contenzioso si sia trasformato in consensuale, invece, basteranno sei mesi per presentare la relativa domanda di divorzio.
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