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Pensioni-Ricostituzioni-Variazioni Anagrafiche

PENSIONI - RICOSTITUZIONI
VARIAZIONI ANAGRAFICHE

PENSIONE DI VECCHIAIA

CHE COS'E'

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

  • raggiunto l’età stabilita dalla legge;

  • perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

 

A CHI SPETTA

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Requisito anagrafico – Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

 

a) lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell’AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni  

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi 

dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi* 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

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b) lavoratrici autonome e gestione separata:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

​

c) lavoratori dipendenti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

​

d) lavoratori autonomi e gestione separata:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni 

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita
 

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

 

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

 

a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1),  se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia) ;

 

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018  è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.

 

LA DOMANDA

La domanda di pensione di vecchiaia si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: 

  • web -  attraverso il portale dell’Istituto;

  • telefono – chiamando il Contact Center;

  • enti di Patronato.

 

QUANDO SPETTA

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

 

Per gli iscritti alla gestione esclusiva dell’AGO la pensione decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.

 

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.  Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

 

PENSIONE DI ANZIANITA’

A CHI SPETTA

Il diritto alla pensione di anzianità, entro il 31 dicembre 2011, si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età:

  • quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi)

Per i lavoratori autonomi è necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 anni di età:

  • quota 97 (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi)

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Si può andare in pensione a prescindere dall'età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.

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QUANDO SPETTA

I lavoratori che, a partire dal 1.1.2011, perfezionano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un "differimento" di:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti e dei fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la prestazione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).

La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti. 

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RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE

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La ricostituzione della pensione consiste in una variazione dell’importo della pensione determinata dall’accreditamento di contribuzione versata o dovuta per periodi anteriori alla decorrenza originaria della stessa.

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L’art. 5 del D.P.R. n. 488/1968 che disciplina attualmente l’accreditamento di tale contribuzione ha lo scopo di mantenere indenne il lavoratore da ritardi dei datori di lavoro nell’adempimento dei propri obblighi assicurativi e di tutelare il lavoratore da eventuali difficoltà incontrate nel procurarsi la documentazione necessaria per l’accreditamento dei contributi figurativi.

Inoltre tale norma permette di valutare i contributi versati in ritardo come se fossero stati versati anteriormente alla data di decorrenza della pensione.

Il pagamento delle differenze dovute sulle rate già maturate e riscosse è sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale.

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La precedente normativa prevedeva la ricostituzione dalla decorrenza originaria solo per contribuzione accreditabile d’ufficio (versamenti volontari, DS, TBC, contributi agricoli), mentre per la contribuzione accreditabile a domanda (servizio militare, tessere, malattie) la ricostituzione aveva effetto dalla decorrenza originaria, in caso di presentazione del documento entro il primo pagamento della pensione in prima assegnazione; o dal primo giorno del mese successivo alla presentazione del documento in caso di presentazione successiva al primo pagamento.

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L’art. 5 ha equiparato il trattamento della contribuzione accreditabile d’ufficio a quello per contribuzione accreditabile a domanda per cui, a partire dall’1.5.1968, la pensione è riliquidata con effetto dalla decorrenza originaria; da questa data spettavano gli arretrati nei limiti della prescrizione decennale. E’ da tenere presente, tuttavia che, sulle pensioni aventi decorrenza anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 488/1968, la ricostituzione per contribuzione accreditabile a domanda dava diritto agli arretrati solo per i periodi dall’1.5.1968 in poi.
 

La ricostituzione della pensione, come variazione contributiva, muove dai seguenti presupposti:

  • accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione;

  • esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione;

  • modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.

Verificatisi tali presupposti la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria.

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Se in occasione della domanda di ricostituzione vengono esclusi periodi di contribuzione già valutati in prima liquidazione, può verificarsi la perdita del diritto alla prestazione.

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Le ricostituzioni si effettuano sia d’ufficio che a domanda, dal momento che la domanda di pensione precostituisce per il pensionato il diritto ad avere la pensione calcolata in base a tutti i contributi versati, accreditati o dovuti, precedenti la decorrenza originaria della pensione (collocazione temporale).

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