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Iscro

ISCRO - DISOCCUPAZIONE PER AUTONOMI E P. IVA

COSA E' LA ISCRO (c.d. Disoccupazione per lavoratori autonomi e partite IVA)

L’indennità di disoccupazione “ISCRO”, indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, è stata introdotta dalla legge finanziaria 2021 (L. n. 178 del 2020) per il triennio 2021-2023 ed è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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REQUISITI

L’indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

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TERMINI PER PRESENTARE DOMANDA

La domanda è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.


L'IMPORTO DELL'INDENNITA'

L’indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L’importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

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DECADENZA

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

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