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PREMIO NASCITA

SOSTITUITO DALL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

COSA ERA IL PREMIO NASCITA

Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) veniva corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

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A CHI SPETTAVA

La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, era rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;

  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

  • adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

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QUANTO SPETTAVA

L’importo dell’assegno era di 800 euro.

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;

  • accredito su conto corrente bancario;

  • accredito su conto corrente postale;

  • libretto postale;

  • carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.

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REQUISITI

Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, dovevano essere regolarmente presenti e residenti in Italia.

Le domande presentate dalle cittadine straniere extracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 3916 marzo 2017, n. 61 28 aprile 2017, n. 78, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame della domanda deve essere effettuata dall’interessata, utilizzando il modello in allegato al messaggio 13 febbraio 2018, n. 661, presso la struttura INPS territorialmente competente, che valuterà la sussistenza dei requisiti, sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.

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QUANDO FARE DOMANDA

La domanda doveva essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).

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