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BONUS BEBE'/ASSEGNO DI NATALITA'

SOSTITUITO DALL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

COSA ERA IL BONUS BEBE'/ASSEGNO DI NATALITA'

L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") era un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno era annuale e veniva corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

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A CHI SPETTAVA

L’assegno spettava ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti dal 2020.

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COME FUNZIONAVA

L’assegno spettava a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda doveva essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Se l’assegno non poteva più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore poteva subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso l’assegno spettava al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2020, l’assegno spettava a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno proseguiva a favore dell’altro genitore convivente col figlio.

In ogni caso, se la domanda era presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorreva dal mese di presentazione della domanda.

L’assegno era corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2020 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

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QUANTO SPETTA

La misura dell’assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2020 dipendeva in presenza di un ISEE in corso di validità dall'  ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno:

  • in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità era pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo); 

  • se l’ISEE era superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità era pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);

  • qualora l’ ISEE era superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità era pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Il pagamento mensile dell’assegno era effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con  IBAN intestati al richiedente.

Il pagamento dell’assegno era effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprendeva anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

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DECADENZA

L’erogazione dell’assegno era interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • il richiedente perdeva uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della  convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento);

  • in caso di decesso del figlio;

  • in caso di revoca dell’adozione;

  • in caso di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

  • nel caso in cui il minore veniva affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;

  • nel caso in cui il minore veniva affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda;

  • in caso di provvedimento negativo del giudice che determinava il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L’erogazione dell’assegno terminava al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • il figlio compiva un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia (l’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso);

  • conclusione dell’affidamento temporaneo;

  • il figlio raggiungeva i 18 anni di età.

Il richiedente doveva comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perdeva uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verificava una causa di decadenza, la domanda di assegno poteva essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.

Nei casi di decadenza l’utente, ove tornava in possesso dei requisiti, doveva presentare una nuova domanda e per la decorrenza della prestazione valgono le seguenti regole: se la nuova domanda era presentata entro i 90 giorni dall’evento (nascita, adozione, affidamento) l’assegno veniva riconosciuto dal mese in cui l’utente era rientrato in possesso dei requisiti; se la nuova domanda era presentata oltre il termine di 90 giorni dall’evento l’assegno decorreva dal mese di presentazione della nuova domanda.

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