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Assegno di Inclusione ex RdC

ASSEGNO DI INCLUSIONE
EX REDDITO DI CITTADINANZA

CHE COSA E'?

​Dal 01 Gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza (RdC), sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro ed all’inclusione sociale, è stato sostituito dalla MIA (Misura di Inclusione Attiva altrimenti detto Assegno di Inclusione c.d. "AdI").

Infatti, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha instituito l’Assegno di Inclusione (ADI) che, insieme al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), completa il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità.

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I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Si tratta di una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;

  • minorenne;

  • con almeno 60 anni di età;

  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Con il D.M. n. 154/2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizioni di svantaggio.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del D.M. n. 154/2023 ai fini del riconoscimento della misura dell’AdI, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.
La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della
presentazione della domanda dell’AdI.

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REQUISITI

Ai sensi all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023 il richiedente l’Adi deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1992, n. 572.

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Per quanto concerne i requisiti economici, invece, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b) del decreto-legge n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;

  • un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;

  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;

  • valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a:

- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro
per ogni minorenne successivo al secondo).

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Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, il parametro della scala di equivalenza, per la determinazione della soglia di reddito di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 2, per l’accesso alla misura e sulla base della quale è calcolata l’integrazione economica, corrispondente a una base di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo ADI, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare incrementato, fino ad un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, di:

  • 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

  • 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

  • 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’articolo 6, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023;

  • 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale;

  • 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

  • 0,10 per ogni ulteriore minore.

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A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;

  • un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.

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