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Naspi

NASPI

COSA E' LA NASPI (c.d. disoccupazione)

La NASPI, comunemente chiamata disoccupazione, è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

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A CHI SPETTA

Spetta a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi:

  • gli apprendisti;

  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

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A CHI NON SPETTA

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASPI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;

  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Inoltre, non possono accedere all'indennità di disoccupazione NASPI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

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QUANDO SPETTA

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario;

  • requisito contributivo;

  • requisito lavorativo.

A differenza di quanto prescritto in materia di ASpI dall’art. 2, comma 4 lett. b), della legge 28 giugno 2012 n.92 – che prevedeva tra i requisiti di accesso alla prestazione che al momento della cessazione del rapporto di lavoro fossero trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione - ai fini del diritto alla NASpI non è richiesto analogo requisito.

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REQUISITO CONTRIBUTIVO

Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

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Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpI e NASPI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

  • i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);

  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

 

REQUISITO LAVORATIVO (ALMENO TRENTA GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO NEGLI ULTIMI DODICI MESI)

Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

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LA DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASPI deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, anche attraverso un Patronato.

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

  • dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;

  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;

  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;

  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;

  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

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DECORRENZA

L'indennità di disoccupazione NASPI spetta:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;

  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;

  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;

  • dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.

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LA DURATA

La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

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Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E’ parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

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I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASPI.
 

Esclusivamente con riferimento ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31/12/2015, qualora la durata della NASPI sia inferiore a sei mesi, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della NASPI, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (art. 43, comma 4, D.Lgs. n.148 del 2015).
 

LA SOSPENSIONE

La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l'indennità NASPI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015);

  • nuova occupazione all’estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all’UE o con cui l’Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;

  • omessa comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.


L'IMPORTO DELL'INDENNITA'

La misura della prestazione è pari (circ. 94 del 12/5/2015):

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00);

  • al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l’anno 2015 pari ad € 1.300,00). All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori. 

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.

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